Ciao
ho letto le Note Legali del sito HTML.it.
Le parole cui ti riferisci, vale a dire:
Commenta:tutti i disegni e i linguaggi html/xhtml sono di proprietà del sito
Si inseriscono nel capoverso dedicato al copyright in cui si fa riferimento al sito HTML.it ed al linguaggio utilizzato nel sito stesso, non già agli strumenti che il sito stesso mette a disposizione.
Dal mio punto di vista, pertanto quegli script sono liberamente utilizzabili.
Ho scaricato quello che hai indicato ed all'interno della cartella non sono contenute note legali recanti restrizioni, mentre in altri siti accade.
Ergo diviso che si possano utilizzare liberamente.
Ne sono
ragionevolmente certa ma non assolutamente.
Mi spiego.
Purtroppo nel mio piano di studi universitari, tra le materie opzionali, non ho inserito il Diritto dell'Informatica
(al tempo non avevo neppure il PC) preferendogli Storia del diritto romano (giusto per non smentirmi
) pertanto prendi la mia opinione con beneficio di inventario.
In ogni caso, se può rassicurarti
, ora sto conducendo un approfondimento personale in materia di Diritto dell'Informatica, soprattutto in tema di Firma Digitale, una nuova frontiera del diritto...secondo me.
Ecofive ha scritto:Aspettiamo il parere dell'Esperta.
Mi spiace Ecofive non sono un'esperta, almeno non in questo specifico ambito.
Piccola chiosa.
La legge sul diritto d'autore, che viene in rilievo in questa sede, risale al lontano 1941 e con il passare del tempo ha subito notevoli interventi novativi, uno di essi si occupa proprio della materia
de qua, vale a dire di software.
Nondimeno il legislatore non utilizza il lessema britannico di cui sopra ma si esprime (con il mio plauso
) in termini di “programmi per elaboratore”.
Orbene, nella scelta degli strumenti normativi di cui servirsi al fine tutelare le invenzioni si poteva optare per una duplice strada.
Le creazioni intellettuali infatti sogliono distinguersi in: opere dell'ingegno e invenzioni industriali.
Le prime trovano la propria
sedes materiae nella disciplina afferente al diritto d'autore, le secondo si inseriscono in quella inerente al brevetto.
Senonché, al fine di non comprimere l'inventiva e lo sviluppo informatici, si è scelta la prima via.
Infatti la tutela offerta dalla regolamentazione in tema di brevetti è maggiormente invasiva e cogente rispetto a quella prevista dal diritto d'autore.
In termini estremamente semplicistici e riduttivi si può dire che mentre il diritto d'autore tutela la particolare forma di espressione ma non l'idea espressa, il brevetto tutela l'idea, o meglio il prodotto nella forma del processo industriale seguito per crearlo.
Facendo ricorso ad un esempio estremamente semplicistico ed impreciso si può dire che: se si copiasse per intero la trama dei Promessi Sposi, non si avrebbe lesione del diritto d'autore, mentre ciò accadrebbe solo allorché si utilizzassero le medesime parole del Manzoni.
Questa piccola precisazione trova giustificazione nell'intento di farvi comprendere la complessità della materia stante la continua evoluzione cui è soggetta.
Inoltre giova chiarire che in ambito informatico la disciplina giuridica è assai nebulosa.
La materia è trasversale dacché abbraccia l'ambito penale (si pensi alla diffamazione a mezzo blog ed ai reati informatici), quello civile (i contratti informatici o, ancora meglio, il processo telematico) e quello amministrativo.
Certamente avrete sentito parlare delle recenti sentenze in merito alla chiusura di taluni blog informativi per la asserita violazione delle regole sulla legge della stampa (risalente al 1948 ) a riprova dell'attualità e della complessità della questione.
Ops!
Temo di essermi dilungata troppo!
Scusate ma la materia è appassionante ed è un piacere studiarla e parlarne.