La finanziaria entra a gamba tesa in rete.
Se non verrà emendato in sede di discussione Blogs e Forum potrebbero incorrere in costosi problemi.
Ecco l'articolo in discussione:
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ARTICOLO 32
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale
di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i
suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate
sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate.
Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».
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saluti
Andrea