Copio ed incollo...
Segnalo un ottimo approfondimento:
http://dimt.academia.edu/IacopoPietroCimino/Papers/581921/Diritto_dellinternet_e_delle_nuove_tecnologie_telematichetratto da:
Diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche
A cura di: Cimino Iacopo Pietro, Cassano Giuseppe
Editore: Cedam
Anno: 2009
pagina 378, paragrafo 2.3
In particolare a pagina 379 viene precisato:
"Più di qualche perplessità è stata avanzata invece rispetto ... deep linking..."
Si veda altresì il paragrafo 2.4 "La tesi della confusorietà del deep linking e la concorrenza parassitaria".
A pagina 382 in basso è citato un passo dell'ordinanza del Tribunale di Genova n° 531/2011 che ha considerato legittimo il deep linking.
A pagina 383 si precisa che "... allo stato attuale il diritto non sembra fornire strumento alcuno per tutelare l'eventuale interesse (di mero fatto) dei titolari dei siti oggetto di deep linking. Sicché qualora il titolare abbia interesse a che gli utenti seguano un particolare percorso all'interno del proprio sito, ben potrà restringere alle pagine interne mediante password e UseID; bloccando così il funzionamento di collegamenti ipertestuali dall'esterno del sito, verso le pagine interne dello stesso (deep linking).
In alternativa ... il titolare del sito potrà altresì fare in modo che in caso di un tentativo di deep linking, vi sia un re-direct automatico alla homepage".
Se poi il problema è quello che non transitando dalla home page vengono visitati meno i messaggi pubblicitari... potrà "ripetere le comunicazioni promoionali su tutte le pagine".
L'approfondimento (a mio avviso davvero ben fatto) sembrerebbe dire che al 90% è consentito il deep linking... Eh sì, non fornisce una soluzione definitiva.
Infatti cita numerose riflessioni e sentenze che lo hanno ritenuto lecito, tuttavia cita altresì a pagina 388 la sentenza della Corte di Copenhagen, che lo ha ritenuto illegittimo...Cosa ne pensate?