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la fine dei p2p? Opzioni
finardi
Inviato: Wednesday, February 28, 2007 5:36:57 AM
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Iscritto dal : 2/1/2007
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ho notato un calo dei server da parte del programma emule plus,vengo a sapere abbastanza velocemente che edonkey 2ooo ha chiuso sembra che anche piano le fonti stiano facendo la stessa fine.
Siamo alla chiusura dei p2p se non effettiva(visto che i programmi non sono illegali scaricare materiale proteto da copy lo è)ma sostanziale?
Grazie delle risposte
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Inviato: Wednesday, February 28, 2007 5:36:57 AM

 
finardi
Inviato: Wednesday, February 28, 2007 2:23:19 PM
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Iscritto dal : 2/1/2007
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tagliamo la testa al toro e diciamo una volta per tutte che nel nostro paese è vietato scaricare a scopo di lucro,mentre se scarichiamo per nostro uso personale qualsiasi opera essa non è considerata reato.
Avete mai sentito di persone che abbiano avuto problemi giudiziari per aver copiato ad un amico una cassetta?

Non è reato scaricare da Internet musica, film o programmi tutelati dal diritto d’autore. Purché non venga fatto «per scopo di lucro». In parole molto povere: va bene «risparmiare » (con buona pace della Siae), non va bene «guadagnare » dall’operazione di download. A fare la gioia degli «scaricatori seriali» è la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 149 del 9 gennaio scorso, ha annullato la condanna a 3 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Torino a E.R. e C.F. per violazione della legge sul copyright. I fatti risalgono al ’99, quando i due, all’epoca studenti, avevano creato sul pc di un’associazione del Politecnico di Torino una rete «peer to peer» (da pari a pari) per scambiare file con altre persone collegate a Internet. Secondo i giudici piemontesi i ragazzi avevano violato gli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore (la 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica contenuti multimediali protetti dal copyright.

Questo è un aticolo del corriere della sera,non sono ferrato in campo informatico ma quello giurudico sì,la discriminante di cui la cassazione ha tenuto conto era il fatto che il risparmio dell acquisto del cd originale non possa considerarsi fonte di guadagno.
Sempre tenendo conto che non si spaccino per proprie le opere altrui.
finardi
Inviato: Wednesday, February 28, 2007 2:23:45 PM
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Iscritto dal : 2/1/2007
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tagliamo la testa al toro e diciamo una volta per tutte che nel nostro paese è vietato scaricare a scopo di lucro,mentre se scarichiamo per nostro uso personale qualsiasi opera essa non è considerata reato.
Avete mai sentito di persone che abbiano avuto problemi giudiziari per aver copiato ad un amico una cassetta?

Non è reato scaricare da Internet musica, film o programmi tutelati dal diritto d’autore. Purché non venga fatto «per scopo di lucro». In parole molto povere: va bene «risparmiare » (con buona pace della Siae), non va bene «guadagnare » dall’operazione di download. A fare la gioia degli «scaricatori seriali» è la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 149 del 9 gennaio scorso, ha annullato la condanna a 3 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Torino a E.R. e C.F. per violazione della legge sul copyright. I fatti risalgono al ’99, quando i due, all’epoca studenti, avevano creato sul pc di un’associazione del Politecnico di Torino una rete «peer to peer» (da pari a pari) per scambiare file con altre persone collegate a Internet. Secondo i giudici piemontesi i ragazzi avevano violato gli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore (la 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica contenuti multimediali protetti dal copyright.

Questo è un aticolo del corriere della sera,non sono ferrato in campo informatico ma quello giurudico sì,la discriminante di cui la cassazione ha tenuto conto era il fatto che il risparmio dell acquisto del cd originale non possa considerarsi fonte di guadagno.
Sempre tenendo conto che non si spaccino per proprie le opere altrui.
adrians
Inviato: Wednesday, February 28, 2007 9:07:22 PM

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Iscritto dal : 3/25/2001
Posts: 1,337
da una parte ho trovato questa notizia
Ancora una sentenza in materia di diritto d’autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d’autore (la famigerata n. 633/41).

L’attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono “assestate” sulle seguenti versioni: l’art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Mentre l’art. 171 ter, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli…
Orbene, i giudici dei precedenti meriti, avevano stabilito ravvisabile entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un pc esistente presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d’autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.
La punibilità degli imputati era basata sull’osservazione che l’attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette – violazione del diritto d’autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d’autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.

… secondo la Cassazione invece…
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva – e quindi il reato di cui all’art. 171 bis – in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.
Per quanto concerne invece il reato di cui all’art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti, il legislatore che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d’autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha permesso in risalto la netta distinzione tra i due concessi.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale.
Ebbene, nel caso di specie la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) essendo che le attività sono state effettuate gratuitamente.
Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.
Interessante conclusione anche alla luce della continua incertezza vigente nella materia.
finardi
Inviato: Thursday, March 01, 2007 4:50:59 AM
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Iscritto dal : 2/1/2007
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concordo con quanto da te detto quando affermi che mette chiarezza su un campo ancora incerto e pieno di false e allarmastischite notizie.
Come saprai sicuramente la cassazione viene a volte usata per le forme interpretative delle leggi nei casi simili,non è vincolante per il nostro ordinamento,ma diciamo che è una linea guida per processi simili.
Come detto nell art.171 bis punisce,chi trae profitto(risparmia)e duplica programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Leggendo bene quanto ascritto tutti coloro che scaricano programmi p2p sarebbero da ritenersi colpevoli,in fondo duplicano i programmi scaricandoli e molti siti distribuiscono tali programmi.
Su questo si era basata l accusa verso i due ragazzi e sul fatto che su larga scala il profitto diviene lucro.
Ma fortunatamente chi usa questi programmi o li diffonde solitamente è anche fruitore,per cui sotto l effetto di entrambe le normative,ed una di esse prevede solo l effettivo guadagno.
Come da te giustamente ricordato l effettuare la copia di opere protette dal copy,
non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.
In parole povere non si è voluto incolpare chi mette a disposizione il programma che poi viene usato liberamente con uno scambio da uno a uno.
Per chiarirci e come se io noleggiassi auto e poi venissero usate per schiantarsi contro il muro,non potendo limitare o monitorare 24 ore su 24 l uso non posso essere ritenuto colpevole;altro esempio,creo nuovi lettori dvd e la gente lo usa per vedere films duplicati,dovrei essere messo in galera perchè regalandoli in giro vengono usati in tal modo.
Questi sono solo esempi,ma basta trascinare il software sull hardware per capire quale stata la linea di condotta della cassazione.
Non sono riusciti a provare che tale programma era stato creato appositamente per contraffare le opere e solo per quel motivo,cosa che credo impossibile.
per quanto riguarda il 171 chiaramente lo scambio non prevede lucro per cui inattuabile.
Se posso aggiungere una cosa sull elemento dell uso personale,quando scarichiamo un programma e lo lasciamo nel nostro computer di casa esso entra a far parte di suddetta categoria e non vi è imputabile alcun crimine.
Per cui dormite sonni tranquilli.:)
giza
Inviato: Thursday, March 01, 2007 10:09:43 AM

Rank: AiutAmico

Iscritto dal : 10/27/2006
Posts: 9,615
Se i due ragazzi del Politecnico di Torino avessero commesso il reato dopo il 2000, è la tesi di molti avvocati, i titoli dei giornali sarebbe probabilmente stati diversi. E, più che le major, si sarebbero strappati i capelli i downloader illegali.

La sintesi più efficace la trova Puntoinormatico.it, quotidiano di Internet italiano fondato nel 1996: «L'attività dei due universitari, che nel 1999 avevano messo a disposizione su un server FTP alcune opere protette da copyright, oggi si configurerebbe come un reato». Insomma: scaricare e, a maggior ragione condividere, file protetti da copyright è, secondo i più, dopo l'introduzione della Legge Urbani, attività illecita, penalmente rilevante nel caso dell'upoload, attraverso programmi online quali Xtorrent o EMule. Punita con sanzioni anche piuttosto pesanti.

Contrariamente a quanto era possibile capire da una lettura superficiale dei quotidiani, l'assoluzione dei due studenti del Politecnico di Torino che, su un server FTP, avevano messo a disposizione file illegali, non ha dunque alcunché di rivoluzionario.
Non cambia la normativa e non costituisce, secondo la dottrina prevalente, un precedente che «sdogana» la pratica del P2P illegale. Dichiara a Panorama.it, senza tanti preamboli, l'avvocato Claudio Leonelli, uno dei massimi esperti italiani sull'argomento: «Si è fatto un gran can can mediatico. La Corte non ha affatto fornito un'interpretazione innovativa della normativa. Si è limitata a specificare quando vi sia scopo di lucro e quando vi sia sia invece scopo di profitto». Una distinzione in punto di diritto che, secondo gran parte degli esperti, la riforma Urbani ha fatto cadere, introducendo, con grande scandalo dei partigiani del P2P, il principio che scaricare e condividere file non certificati dalla SIAE è comunque attività penalmente rilevante. Anche quando non vi sia palese scopo di lucro (per farne commercio). Basta che vi sia l'intenzione di «trarne profitto». Una dicitura giuridica più vasta del semplice «scopo di lucro» che, secondo l'interpretazione sostenuta dalle major, significa sostanzialmente una cosa: downloadare e uploadare file illegali - anche a uso esclusivamente personale - configura un profitto individuale, il risparmio sul prezzo di acquisto del prodotto. Ed è quindi punibile ai sensi degli articoli 171 bis e ter della legge sul copyright modificata con decreto Urbani. Leggi severissime che prevedono anche il carcere.
finardi
Inviato: Thursday, March 01, 2007 11:29:41 AM
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Iscritto dal : 2/1/2007
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Chiaro che la questione è ben lungi dall essere risolta,ma già la distinzione tra lucro e profitto che si è palesata è un ottimo viatico.
Non cambia la normativa questo è sicuro,bisogna vedere se crea dottrina la dottrina(per chi non lo sapesse diciamo in maniera semplicistica il modo di interpretare le leggi)questo è da vagliare caso per caso.
Secondo appunto la legge Urbani definitiva dal 2004 e non del 2000,come riportato erroneamente da puntoinformatico.it(mi sono andato a vedere il decreto legislativo non conoscevo),mi si permette di dire con tutta tranquillità,che esa comunque lascia un margine di interptretazione positiva verso chi scarica con i per to peer,infatti lascia inalterata la parte riguardante l uso personale,abrogando altre parti della normativa.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004.
Questo significa che se la sua diffusione,ovvero la fruizione persinale nel processo definitivo è personale esso non possa concorrere come reato.
Cmq questo dimostra ancora una volta la scarsa precisione dei nostri legislatori,Se posso aggiungere una cosa sull elemento dell uso personale,quando scarichiamo un programma e lo lasciamo nel nostro computer di casa esso entra a far parte di suddetta categoria e non vi è imputabile alcun crimine,sempre che esso non venga usato per occasioni pubbliche,allora decade anche l uso personale.
finardi
Inviato: Thursday, March 01, 2007 12:04:10 PM
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Iscritto dal : 2/1/2007
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Agli atti giudiziari non risultano condanne di utenti finali,emesse in base alla legge di conversione così come approvata il 18 maggio 2004,sono passati tre anni,ci si dovrebbe aspettare almeno un caso che sia incappato in suddetto decreto,invece non è avvenuto.
Cosa che puntoinformatico.it non riporta,errore evidente assieme alla sbagliata dicitura di emissione sulla gazzetta ufficiale,altra leggerezza da parte loro è riportare quello che considerano le major:"secondo l'interpretazione sostenuta dalle major, significa sostanzialmente una cosa: downloadare e uploadare file illegali - anche a uso esclusivamente personale - configura un profitto individuale"perchè questa dichiarazione no ha forza legislativa,essa è solo l opinione di un soggetto di diritto,proprio come la mia che sto scrivendo qui e non posso pretendere che quello che dico sia seguito pedissequamente a fronte di qualche pena perchè non sono un oragano legislativo,come ad esempio il parlamento

Una cosa comunque risulta chiara dalla sentenza del 99 e sicuramente ha fatto dottrina che è differente il download dai files che sono possibilmente scaricabili,per cui prelevare un programma di tal genere non è ancora reato,perchè non configurabile nella 171.bis,esso non contiene al suo interno opere di ingegno protette dal diritto d autore e non vi si trovano al proprio interno all momento dell immissione nel nostro personal computer files di natura musicale
La modifica della dicitura da lucro a profitto è vero inasprisce,ma fondamentalmente non cambia di molto quanto detto in precedenza.
finardi
Inviato: Thursday, March 01, 2007 12:07:05 PM
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Iscritto dal : 2/1/2007
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altra riprova di quello che dico è il fatto che questo benemerito sito pur riportando programmi che permettono il peer to peer ancora non ha chiuso,significherà pur qualcosa.
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